Cliens Antiriciclaggio - Domande Frequenti

Le principali attività previste dalla normativa sono:

  • l’adeguata verifica della clientela e, se del caso, la verifica rinforzata;
  • la valutazione del rischio;
  • la formazione all’interno dello studio professionale;
  • la conservazione di documenti, dati e informazioni;
  • la segnalazione delle operazioni sospette all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia).

L’Avvocato deve applicare le disposizioni della normativa Antiriciclaggio quando:

  • compie qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
  • quando assiste i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    • l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    • l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    • la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Secondo l’attuale schema della regole tecniche del CNF, non rientrano tra le operazioni soggette agli obblighi della normativa Antiriciclaggio le seguenti operazioni:

  • la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
  • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente; c) gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c; d) gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267; e) l’incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 62 del Codice Deontologico Forense; f) l’incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.; g) ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera
  • della normativa Antiriciclaggio. Deve però ricordarsi che in tutti questi casi vigono sempre gli obblighi deontologici in tema di identificazione del cliente e di gestione del denaro del cliente previsti rispettivamente dagli artt. 23 e 30 del Codice Deontologico Forense.

Ai fini della normativa Antiriciclaggio, il cliente è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. E’ del tutto evidente da quanto sopra che il cliente può essere un soggetto italiano o straniero e come in entrambi i casi si debba adempiere agli obblighi della normativa Antiriciclaggio: il fatto cioè che il cliente sia di nazionalità straniera non solo non esime dall’obbligo della adeguata verifica ma, anzi, possa comportare la necessità di una verifica rinforzata.

Secondo la Regola Tecnica n. 2.4 del CNDCEC, le tipologie di clienti considerati a basso rischio sono:

  • le pubbliche amministrazioni
  • ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche disciplinati da normative UE;
  • le società quotate su mercati regolamentati nella UE;
  • le società quotate su mercati regolamentati extra UE salvo se ubicate in Paesi terzi ad alto rischio;
  • i soggetti sottoposti a vigilanza (in materia bancarie e creditizia, in materia di intermediazione finanziaria e in materia di assicurazioni private ovvero per attività assicurativa e riassicurativa).

Ai fini della normativa Antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Con verifica rafforzata si intende l’adozione di misure ulteriori di adeguata verifica della clientela mediante:

  • l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
  • l’approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
  • l’intensificazione della frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il Professionista applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela principalmente:

  • in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • in caso di clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
  • in caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
  • in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano Persone Politicamente Esposte;
  • nei in casi di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero in cui sussistano dubbi circa le finalità di cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
  • in presenza di determinati fattori di rischio relativi ai clienti, relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, oppure relativi a determinati fattori di rischio geografici.

Ai fini della normativa Antiriciclaggio, l’operazione è l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

L’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte del Professionista consistono nella compilazione di una sorta di “scheda di valutazione” redatta, in formato cartaceo do elettronico, sulla base di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. Tale analisi e valutazione deve essere documentata per dimostrare l’assolvimento degli obblighi giuridici di adeguata verifica della clientela. Questa “scheda valutativa” viene, in particolare, stesa attraverso:

  • i principi contenuti nella normativa Antiriciclaggio;
  • gli indicatori di anomalia contenuti nel DM 16 aprile 2010;
  • gli schemi di anomalia predisposti dall’UIF in relazione a diverse fattispecie; d) le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense.

In linea generale il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. Secondo l’attuale schema delle regole tecniche del CNF, nel caso di cliente con indici a basso rischio di riciclaggio il controllo sulla clientela potrà essere effettuata con una maggiore cadenza temporale; ad esempio nel caso di rapporti professionali continuativi si può effettuare una verifica con cadenza triennale mediante anche una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a lui riferito non è mutato.

L’Attività di conservazione consiste nel custodire, per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto professionale e con modalità cartacea o informatica, i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente (es. Guardia di Finanza). La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

  • la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
  • i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
  • la data, l'importo e la causale dell'operazione;
  • i mezzi di pagamento utilizzati.

Secondo l’attuale schema delle regole tecniche del CNF, costituiscono idonee modalità di conservazione:

  • i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni;
  • i sistemi di autenticazione;
  • l’autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’Avvocato ed al relativo archivio cartaceo.
«L’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l’altro, qualora gli stessi si ricavino da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione».

Il Professionista deve procedere alla segnalazione all’UIF in presenza di un’operazione sospetta. La segnalazione, che non è una denuncia, viene eseguita in via telematica tramite il portale rinvenibile all’indirizzo: http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html dove è possibile trovare tutte le istruzioni. Per accedere ai servizi del portale, occorre preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L'iscrizione prevede una prima fase di auto-registrazione al portale (https://infostat-uif.bancaditalia.it/) e una seconda fase di richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l'invio a mezzo posta elettronica certificata di un modulo di adesione, da corredare, in alcuni casi, di ulteriore documentazione, secondo quanto riportato nelle "Istruzioni per la compilazione del modulo".

In presenza di una operazione sospetta, il Professionista deve procedere con la segnalazione: essa non è una facoltà, bensì un obbligo di legge. La segnalazione non è una denuncia e non costituisce, di conseguenza, una violazione del segreto professionale o di alcuna altra norma deontologica. Il Professionista (unitamente ai suoi collaboratori e dipendenti) non incorre, pertanto, in alcuna responsabilità di alcun tipo e non deve, tassativamente, informare il cliente della segnalazione fatta o «dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».