Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.
Secondo la Regola Tecnica n. 3 del CNDCEC, nel caso di conservazione cartacea, al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato; nel caso di conservazione informatica, il professionista può avvalersi: o di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all’interno della struttura
organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici; oppure di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Sempre secondo la Regola Tecnica n. 3 del CNDCEC, il sistema di conservazione informatico deve garantire l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.