Secondo la normativa italiana “comunicazione", è il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Quindi non è una forma di comunicazione l’accesso al dato da parte del responsabile del trattamento (data processor).
D'altronde l'art. 13.1.d del Codice Privacy prevedeva che nell'informativa ci fosse l'indicazione dei: "soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi".
Il Regolamento UE n. 2016/679, cosi come la precedente Direttiva UE n. 1995/46, parla di “destinatari” (art. 4 n.9) dei dati, ossia di soggetti che accedono ai dati e tali soggetti possono essere anche soggetti terzi. Per soggetto “terzo” si intende (art. 4 n. 10) un soggetto che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. Il responsabile è quindi soggetto che non viene considerato terzo dalla normativa.
Il termine comunicazione quindi ha un solo significato tecnico che è accesso al dato da parte di soggetti che non sono stati nominati responsabili o incaricati.